Art. 2

Art. 2

In vigore dal 6 lug 2011
L’allegato III del regolamento (CE) n. 748/2008 è sostituito dal seguente: «ALLEGATO III Organismo dell’Argentina abilitato ad emettere i certificati di autenticità Argentina: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas: per i pezzi detti “hampes” dell’Argentina di cui all’, paragrafo 3, lettera a).»
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