Art. 4

Art. 4

In vigore dal 1 lug 2011
I prezzi minimi per la presentazione delle offerte sono fissati a 5 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol destinato a essere utilizzato come combustibile nelle caldaie e nei cementifici e a 30 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol destinato alla fabbricazione di altri prodotti industriali, in particolare antigelo e detergenti.
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