Art. 2

Art. 2

In vigore dal 21 giu 2011
I dazi antidumping definitivi pagati o contabilizzati a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1659/2005 sulle importazioni di mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese immessi in libera pratica a partire dal 14 ottobre 2010 sono rimborsati o cancellati. Le domande di rimborso o di cancellazione sono presentate alle autorità doganali nazionali conformemente alla legislazione doganale applicabile.
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