Art. 136 · Valore forfettario all’importazione

Art. 136

Valore forfettario all’importazione

In vigore dal 7 giu 2011
Valore forfettario all’importazione 1.   Per ciascuno dei prodotti e dei periodi indicati nell’allegato XVI, parte A, la Commissione fissa, ogni giorno feriale e secondo l’origine, un valore forfettario all’importazione pari alla media ponderata dei prezzi rappresentativi di cui all’, ridotti di un importo forfettario di 5 EUR/100 kg e dei dazi doganali ad valorem. 2.   Se per i prodotti e i periodi di applicazione indicati nell’allegato XVI, parte A è fissato un valore forfettario all’importazione a norma della presente sezione, non si applica il prezzo unitario di cui all’articolo 152, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (18). In tal caso esso è sostituito dal valore forfettario all’importazione di cui al paragrafo 1. 3.   Se per un prodotto di una determinata origine non è in vigore alcun valore forfettario all’importazione, si applica la media dei valori forfettari all’importazione in vigore. 4.   Durante i periodi di applicazione indicati nell’allegato XVI, parte A, i valori forfettari all’importazione restano in vigore finché non sono modificati. Tuttavia essi non sono più applicabili se per sette giorni di mercato consecutivi non viene comunicato alla Commissione alcun prezzo medio rappresentativo. Se, in applicazione del primo comma, non è in vigore nessun valore forfettario all’importazione per un determinato prodotto, il valore forfettario all’importazione applicabile a tale prodotto è pari all’ultima media dei valori forfettari all’importazione. 5.   In deroga al paragrafo 1, se non si è potuto calcolare un valore forfettario all’importazione, a partire dal primo giorno dei periodi di applicazione indicati nell’allegato XVI, parte A non si applica alcun valore forfettario all’importazione. 6.   Per la conversione dei prezzi rappresentativi in euro si utilizza il tasso rappresentativo di mercato calcolato per il giorno in questione. 7.   La Commissione pubblica, nei modi che giudica opportuni, i valori forfettari all’importazione espressi in euro.
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