Art. 97 · Funzionari autorizzati a compiere ispezioni in mare o a terra

Art. 97

Funzionari autorizzati a compiere ispezioni in mare o a terra

In vigore dal 8 apr 2011
Funzionari autorizzati a compiere ispezioni in mare o a terra 1.   I funzionari responsabili di effettuare le ispezioni, secondo le modalità previste dall' del regolamento sul controllo, sono autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri. A tal fine, gli Stati membri forniscono ai loro funzionari una carta di servizio indicante la loro identità e qualifica. Ciascun funzionario in servizio porta la suddetta carta di servizio e la esibisce alla prima occasione nel corso di un'ispezione. 2.   Gli Stati membri conferiscono ai loro funzionari i poteri necessari per svolgere attività di controllo, ispezione ed esecuzione ai sensi del presente regolamento, e per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.
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