Art. 82
Giornale di pesca
In vigore dal 8 apr 2011
Giornale di pesca
1. All'arrivo in porto e prima dell'inizio dello scarico, il comandante di un peschereccio che non sia soggetto all'obbligo di registrare elettronicamente i dati sul giornale di pesca presenta immediatamente la/e relativa/e pagina/e compilata/e del giornale di pesca per ispezione dell'autorità competente dello Stato membro presso il porto di sbarco.
2. I quantitativi di aringhe, sgombri e sugarelli trasportati a bordo, notificati prima dello sbarco con le modalità previste dall', paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento, corrispondono ai quantitativi registrati sul giornale di pesca compilato.
Storico versioni
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