Art. 79 · Porti di pesatura delle catture di aringhe, sgombri e sugarelli

Art. 79

Porti di pesatura delle catture di aringhe, sgombri e sugarelli

In vigore dal 8 apr 2011
Porti di pesatura delle catture di aringhe, sgombri e sugarelli 1.   Le catture delle specie di cui all' del presente regolamento sono immediatamente pesate allo sbarco. Tuttavia, le catture di tali specie possono essere pesate dopo il trasporto se: — per una destinazione situata in uno Stato membro, lo Stato membro interessato ha adottato un piano di controllo di cui all', paragrafo 1, del regolamento sul controllo in conformità alla metodologia fondata sul rischio descritta nell'allegato XXI, — per una destinazione situata in un altro Stato membro, gli Stati membri interessati hanno adottato un programma di controllo comune di cui all', paragrafo 2, del regolamento sul controllo in conformità alla metodologia fondata sul rischio descritta nell'allegato XXII, e se il suddetto piano di controllo o programma di controllo comune è stato approvato dalla Commissione. 2.   Ogni Stato membro interessato stabilisce in quale dei suoi porti effettuare la pesatura delle specie di cui all' del presente regolamento e fa in modo che tutti gli sbarchi di tali specie avvengano in tali porti. Tali porti hanno: a) ore di sbarco o trasbordo stabilite; b) luoghi di sbarco o trasbordo stabiliti; c) procedure di ispezione e di sorveglianza stabilite. 3.   Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione l'elenco di tali porti e delle procedure di ispezione e sorveglianza applicabili in tali porti, ivi compresi i termini e le condizioni per registrare e trasmettere i quantitativi di qualsivoglia di tali specie nell'ambito di ogni sbarco. 4.   Qualsiasi modifica agli elenchi dei porti e delle procedure di ispezione e sorveglianza di cui al paragrafo 3 è comunicata alla Commissione, almeno 15 giorni prima dell'entrata in vigore. 5.   Gli Stati membri fanno in modo che tutti gli sbarchi delle specie di cui all' del presente regolamento da parte dei loro pescherecci al di fuori dell'Unione europea avvengano in porti espressamente selezionati a scopo di pesatura dai paesi terzi che abbiano concluso accordi con l'Unione europea in relazione a tali specie. 6.   La Commissione comunica a tutti gli Stati membri interessati le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 nonché l'elenco dei porti scelti dai paesi terzi. 7.   La Commissione e gli Stati membri interessati pubblicano sul loro sito web ufficiale l'elenco dei porti e le relative modifiche.
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