Art. 71
Momento della pesatura
In vigore dal 8 apr 2011
Momento della pesatura
1. Quando i prodotti della pesca sono trasbordati da un peschereccio dell'Unione ad un altro e il primo sbarco dei prodotti della pesca trasbordati avviene in un porto al di fuori dell'Unione europea, i prodotti della pesca sono pesati prima di essere portati via dal porto o dal luogo di trasbordo.
2. Quando i prodotti della pesca sono pesati a bordo di un peschereccio dell'Unione conformemente all', paragrafo 3, del regolamento sul controllo e sottoposti a nuova pesatura a terra dopo lo sbarco, la cifra risultante dalla pesatura a terra viene utilizzata ai fini dell', paragrafo 5, del regolamento sul controllo.
3. Fatte salve le disposizioni speciali per i pescherecci dell'Unione non soggetti alla compilazione e alla trasmissione elettroniche dei dati del giornale di pesca ai sensi dell' del regolamento sul controllo, lo Stato membro può chiedere al comandante di consegnare alle autorità competenti dello Stato membro dello sbarco, prima della pesatura, una copia del foglio del giornale di pesca.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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