Art. 69 · Campo di applicazione

Art. 69

Campo di applicazione

In vigore dal 8 apr 2011
Campo di applicazione Fatti salvi gli articoli da 78 a 89 del presente regolamento, le disposizioni di cui al presente capo si applicano agli sbarchi di pescherecci dell'Unione effettuati in uno Stato membro e ai trasbordi fra pescherecci dell'Unione effettuati in porti o luoghi prossimi alle coste di uno Stato membro, nonché alla pesatura di prodotti della pesca a bordo di pescherecci dell'Unione nelle acque dell'Unione.
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