Art. 42
Dati relativi al funzionamento del sistema elettronico di registrazione e di comunicazione dei dati
In vigore dal 8 apr 2011
Dati relativi al funzionamento del sistema elettronico di registrazione e di comunicazione dei dati
1. Gli Stati membri mantengono banche dati sul funzionamento dei rispettivi sistemi elettronici di registrazione e di comunicazione. Tali basi contengono e sono in grado di generare automaticamente almeno le seguenti informazioni:
a)
l'elenco dei loro pescherecci i cui sistemi elettronici di registrazione e di comunicazione dei dati hanno subito un guasto tecnico o un'avaria;
b)
il numero di pescherecci che non hanno effettuato trasmissioni elettroniche di dati del giornale di pesca su base giornaliera e il numero medio di trasmissioni elettroniche di dati del giornale di pesca ricevute per ogni peschereccio, suddivise per Stato membro di bandiera;
c)
il numero di dichiarazioni di trasbordo, di sbarco e di assunzione in carico e di note di vendita ricevute, suddivise per Stato membro di bandiera.
2. Un riepilogo delle informazioni generate a norma del paragrafo 1 è trasmesso alla Commissione su richiesta della medesima. In alternativa, tali informazioni possono anche essere rese disponibili nella zona protetta del sito web, in un formato e con una frequenza stabiliti dalla Commissione previa consultazione con gli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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