Art. 41 · Impossibilità di accedere ai dati

Art. 41

Impossibilità di accedere ai dati

In vigore dal 8 apr 2011
Impossibilità di accedere ai dati 1.   Se le autorità competenti di uno Stato membro costiero avvistano nelle loro acque un peschereccio di un altro Stato membro dell'Unione senza poter accedere ai dati del giornale di pesca o relativi al trasbordo in conformità all' del presente regolamento, esse chiedono alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera di garantire loro tale accesso. 2.   Se l'accesso di cui al paragrafo 1 non è ripristinato entro quattro ore dalla richiesta, lo Stato membro costiero ne informa lo Stato membro di bandiera. Al ricevimento di tale informazione lo Stato membro di bandiera trasmette senza indugio i dati allo Stato membro costiero con qualsiasi sistema elettronico disponibile. 3.   Se lo Stato membro costiero non riceve i dati di cui al paragrafo 2, il comandante o l'operatore del peschereccio dell'Unione, o il loro rappresentante, trasmette con qualsiasi sistema disponibile (possibilmente elettronico) alle autorità competenti dello Stato membro costiero, su richiesta, i dati e una copia del messaggio di ricezione di cui all' del presente regolamento. Gli Stati membri decidono in merito al sistema da utilizzare e lo indicano sul sito web di cui all' del regolamento sul controllo. 4.   Se il comandante o l'operatore del peschereccio dell'Unione, o il loro rappresentante, non può trasmettere alle autorità competenti dello Stato membro costiero una copia del messaggio di ricezione di cui all' del presente regolamento, al peschereccio è vietato l'esercizio della pesca nelle acque dello Stato membro costiero fino a quando il comandante, l'operatore o il loro rappresentante non sia in grado di trasmettere alle suddette autorità una copia del messaggio di ricezione o le informazioni di cui all', paragrafo 1, del regolamento sul controllo.
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