Art. 4 · Autorizzazioni di pesca

Art. 4

Autorizzazioni di pesca

In vigore dal 8 apr 2011
Autorizzazioni di pesca 1.   L'autorizzazione di pesca di cui all' del regolamento sul controllo è valida per un solo peschereccio dell'Unione. 2.   Le autorizzazioni di pesca di cui all' del regolamento sul controllo contengono almeno le informazioni riportate all'allegato III. Lo Stato membro di bandiera provvede affinché le informazioni contenute nell'autorizzazione di pesca siano precise e coerenti con le norme della politica comune della pesca. 3.   I permessi di pesca speciali rilasciati a norma del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio (25) sono considerati autorizzazioni di pesca rilasciate a norma del presente regolamento se contengono le informazioni minime previste dal paragrafo 2 del presente articolo. 4.   Un'autorizzazione di pesca di cui al paragrafo 2 e una licenza di pesca di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento possono figurare nello stesso documento. 5.   Fatte salve le norme speciali, i pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri che pescano esclusivamente nelle acque territoriali del loro Stato membro di bandiera sono esentati dall'obbligo di possedere un'autorizzazione di pesca. 6.   Le disposizioni dell', paragrafi 2 e 5, del presente regolamento si applicano per quanto di ragione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2011:404:oj#art-4