Art. 30 · Modelli di giornali di pesca, dichiarazioni di trasbordo e dichiarazioni di sbarco in formato cartaceo

Art. 30

Modelli di giornali di pesca, dichiarazioni di trasbordo e dichiarazioni di sbarco in formato cartaceo

In vigore dal 8 apr 2011
Modelli di giornali di pesca, dichiarazioni di trasbordo e dichiarazioni di sbarco in formato cartaceo 1.   Per tutte le zone di pesca, salvo la sottozona NAFO 1 e le divisioni CIEM Va e XIV, il giornale di pesca, la dichiarazione di trasbordo e la dichiarazione di sbarco sono compilate e presentate in formato cartaceo dai comandanti dei pescherecci dell'Unione in conformità al modello riportato nell'allegato VI. Tuttavia, per le operazioni di pesca condotte esclusivamente nel Mediterraneo dai comandanti di pescherecci dell'Unione non soggetti all'obbligo di trasmettere i dati relativi al giornale di pesca, la dichiarazione di trasbordo e la dichiarazione di sbarco per via elettronica, e che effettuano quotidianamente bordate di pesca in un'unica zona di pesca, è possibile utilizzare il modello riportato nell'allegato VII. 2.   Per la sottozona NAFO 1 e le divisioni CIEM Va e XIV, si utilizza il formato riportato nell'allegato VIII per il giornale di pesca cartaceo e il formato riportato nell'allegato IX per le dichiarazioni di trasbordo e le dichiarazioni di sbarco cartacee. 3.   Il giornale di pesca, la dichiarazione di trasbordo e la dichiarazione di sbarco nel formato cartaceo riportato negli allegati VI e VII sono tenuti in conformità al paragrafo 1 e all' del presente regolamento anche qualora i pescherecci dell'Unione in questione svolgano attività di pesca nelle acque di un paese terzo, nelle acque disciplinate da un'organizzazione regionale per la pesca o in acque esterne alle acque dell'Unione non disciplinate da un'organizzazione regionale per la pesca, salvo nel caso in cui il paese terzo o le norme dell'organizzazione regionale per la pesca interessata richiedano in modo specifico la compilazione e la presentazione di una tipologia diversa del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo o della dichiarazione di sbarco. Qualora il paese terzo non specifichi un giornale di pesca particolare ma richieda elementi di dati diversi da quelli previsti dall'Unione europea, tali dati devono essere registrati. 4.   Gli Stati membri possono continuare ad utilizzare giornali di pesca in formato cartaceo conformemente al regolamento (CEE) n. 2807/83 per i pescherecci dell'Unione non soggetti alla compilazione e alla trasmissione per via elettronica dei dati del giornale di pesca a norma dell' del regolamento sul controllo fino al completo esaurimento delle scorte di giornali di pesca cartacei.
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