Art. 24 · Trasmissione dei dati allo Stato membro costiero

Art. 24

Trasmissione dei dati allo Stato membro costiero

In vigore dal 8 apr 2011
Trasmissione dei dati allo Stato membro costiero 1.   Il VMS adottato da ciascuno Stato membro garantisce la trasmissione automatica al CCP dello Stato membro costiero dei dati da fornire ai sensi dell' del presente regolamento con riguardo ai suoi pescherecci mentre essi si trovano nelle acque di uno Stato membro costiero. Tali dati sono trasmessi simultaneamente al CCP dello Stato membro di bandiera secondo il modello riportato nell'allegato V. 2.   Gli Stati membri costieri che esercitano il controllo congiunto in una determinata zona possono precisare una destinazione comune per la trasmissione dei dati da fornire ai sensi dell' del presente regolamento. Essi ne informano la Commissione e gli altri Stati membri. 3.   Ciascuno Stato membro trasmette agli altri Stati membri e alla Commissione un elenco esaustivo delle coordinate latitudinali e longitudinali che delimitano la propria zona economica esclusiva o la propria zona di pesca esclusiva, in un formato, ove possibile elettronico, compatibile con il World Geodetic System 1984 (WGS-84). Esso comunica inoltre agli altri Stati membri e alla Commissione ogni eventuale modifica di queste coordinate. In alternativa, gli Stati membri possono pubblicare il suddetto elenco sul sito web di cui all' del regolamento sul controllo. 4.   Gli Stati membri costieri garantiscono il coordinamento tra le loro autorità competenti ai fini della trasmissione dei dati VMS in conformità all', paragrafo 3, del regolamento sul controllo, anche mediante l'istituzione di apposite procedure chiare e documentate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2011:404:oj#art-24