Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 8 apr 2011
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) «peschereccio dell'Unione», i pescherecci definiti all', lettera d), del regolamento (CE) n. 2371/2002 (20); 2) «acque dell'Unione», le acque definite all', lettera a), del regolamento (CE) n. 2371/2002 della Commissione; 3) «titolare di una licenza di pesca», persona fisica o giuridica alla quale è stata rilasciata una licenza di pesca ai sensi dell' del regolamento sul controllo; 4) «ispettori dell'Unione», gli ispettori definiti all', paragrafo 7, del regolamento sul controllo; 5) «dispositivo di concentrazione dei pesci», qualsiasi attrezzo galleggiante sulla superficie del mare o ancorato con l'obiettivo di attirare i pesci; 6) «attrezzo fisso», qualsiasi attrezzo da pesca per il quale l'operazione di cattura non presuppone un movimento attivo dell'attrezzo stesso, tra cui a) reti da imbrocco, reti da posta impiglianti, tramagli, reti trappola; b) reti da posta derivanti e tramagli derivanti, ciascuno dei quali può essere dotato di attrezzature di ancoraggio, galleggiamento e navigazione; c) palangari, nasse e trappole; 7) «sfogliara», rete da traino la cui imboccatura è mantenuta aperta da un'asta o da un dispositivo analogo, indipendentemente dal fatto che sia supportata o meno quando viene trascinata sul fondale; 8) «sistema di controllo dei pescherecci» (VMS) di cui all', paragrafo 1, del regolamento sul controllo, sistema di controllo dei pescherecci via satellite che fornisce a intervalli regolari alle autorità di pesca i dati relativi alla posizione, alla rotta e alla velocità dei pescherecci; 9) «dispositivo di localizzazione via satellite» di cui all', paragrafo 12, del regolamento sul controllo, dispositivo installato a bordo del peschereccio che trasmette automaticamente la posizione e i dati relativi al centro di controllo della pesca come previsto dalla legge e che consente il rilevamento e l'identificazione del peschereccio in qualsiasi momento; 10) «bordata di pesca», qualsiasi viaggio di un peschereccio durante il quale si svolgono attività di pesca che iniziano nel momento in cui il peschereccio lascia il porto e terminano all'arrivo in porto; 11) «operazione di pesca», qualsiasi attività connessa alla ricerca del pesce, alla cala, al traino e al recupero di attrezzi mobili nonché alla posa, all'immersione, al ritiro o al riposizionamento di attrezzi fissi e al prelievo delle eventuali catture dall'attrezzo medesimo, dalla rete in cui sono contenute o da una gabbia di trasporto verso le gabbie per l'allevamento e l'ingrasso; 12) «giornale di pesca elettronico», la registrazione informatizzata delle informazioni relative alle operazioni di pesca da parte del comandante del peschereccio che viene trasmessa alle autorità dello Stato membro; 13) «presentazione del prodotto», descrizione dello stato trasformato del prodotto della pesca o di una parte del medesimo in conformità ai codici e alle descrizioni dell'allegato I; 14) «Agenzia europea di controllo della pesca», l'agenzia definita all' del regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio (21); 15) «avvistamento», qualsiasi osservazione di un peschereccio da parte di un'autorità competente di uno Stato membro; 16) «informazioni sensibili sotto il profilo commerciale», informazioni la cui comunicazione potrebbe ledere gli interessi commerciali di un operatore; 17) «sistema informatizzato di convalida», sistema che consente di verificare che tutti i dati registrati nelle banche dati degli Stati membri siano precisi, completi e vengano presentati nei termini previsti; 18) «servizio web», applicazione informatica progettata per supportare l'interazione e l'interoperabilità tra macchine all'interno di una rete.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2011:404:oj#art-2