Art. 123
Relazioni
In vigore dal 8 apr 2011
Relazioni
1. Gli ispettori dell'Unione presentano una sintesi quotidiana delle attività di ispezione, comprendente il nome e numero identificativo di ogni peschereccio o imbarcazione a bordo ispezionati e il tipo di ispezione compiuta, alle autorità competenti dello Stato membro nelle cui acque si è svolta l'ispezione o, qualora l'ispezione sia stata compiuta al di fuori delle acque dell'Unione, allo Stato membro di bandiera del peschereccio dell'Unione ispezionato, e all'Agenzia europea di controllo della pesca.
2. Qualora nel corso di una ispezione riscontrino una infrazione, gli ispettori dell'Unione presentano senza indugio un rapporto di ispezione sintetico alle autorità competenti dello Stato membro costiero o, qualora l'ispezione sia stata compiuta al di fuori delle acque dell'Unione, alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera del peschereccio ispezionato e all'Agenzia europea di controllo della pesca. Tale rapporto di ispezione sintetico riporta almeno la data e il luogo dell'ispezione, l'identificazione della piattaforma di ispezione, l'identificazione dell'obiettivo ispezionato e il tipo di infrazione rilevata.
3. Entro sette giorni dalla data dell'ispezione, gli ispettori dell'Unione presentano copia del rapporto di ispezione completo, contenente le voci pertinenti previste nell'apposito modulo di ispezione del rapporto di ispezione riportato nell'allegato XXVII, alle autorità competenti dello Stato di bandiera del peschereccio o dell'imbarcazione a bordo ispezionati o dello Stato membro nelle cui acque si è svolta l'ispezione. Qualora gli ispettori dell'Unione abbiano rilevato una infrazione, copia del rapporto completo di ispezione viene trasmessa anche all'Agenzia europea di controllo della pesca.
4. I rapporti giornalieri e i rapporti di ispezione contemplati dal presente articolo vengono trasmessi, su richiesta, alla Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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