Art. 117 · Copia del rapporto di ispezione

Art. 117

Copia del rapporto di ispezione

In vigore dal 8 apr 2011
Copia del rapporto di ispezione Una copia del rapporto di ispezione di cui all' del presente regolamento viene trasmessa all'operatore al massimo entro 15 giorni lavorativi dal completamento dell'ispezione e conformemente al diritto nazionale dello Stato membro avente sovranità o giurisdizione nel luogo dell'ispezione. Qualora venga riscontrata una infrazione, la divulgazione del rapporto è soggetta alle leggi sulla divulgazione di informazioni dello Stato membro interessato.
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