Art. 111
Altre metodologie e tecnologie
In vigore dal 8 apr 2011
Altre metodologie e tecnologie
Oltre alle voci elencate nell'allegato XXVII, gli Stati membri possono utilizzare le metodologie e tecnologie disponibili per l'identificazione e la convalida dei prodotti della pesca, della loro provenienza o origine e dei fornitori e pescherecci o stabilimenti di produzione.
Storico versioni
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