Art. 2

Art. 2

In vigore dal 15 mar 2011
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 5 maggio 2011. Tuttavia per registrazioni presentate prima del 5 maggio 2011 la relazione sulla sicurezza chimica deve essere aggiornata in conformità del presente regolamento entro il 30 novembre 2012. A tali aggiornamenti non si applica l’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1907/2006. Il presente articolo lascia impregiudicati gli del regolamento (UE) n. 253/2011 della Commissione (5) in relazione all’, punto 12, del presente regolamento.
Storico versioni

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