Art. 17

Art. 17

In vigore dal 20 dic 2010
Con effetto dal 1o luglio 2010, la tabella degli stipendi base mensili di cui all’articolo 133 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente: Grado 1 2 3 4 5 6 7 Stipendio base a tempo pieno 1 680,76 1 958,08 2 122,97 2 301,75 2 495,58 2 705,73 2 933,59 Grado 8 9 10 11 12 13 14 Stipendio base a tempo pieno 3 180,63 3 448,48 3 738,88 4 053,72 4 395,09 4 765,20 5 166,49 Grado 15 16 17 18 19 Stipendio base a tempo pieno 5 601,56 6 073,28 6 584,71 7 139,21 7 740,41
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