Art. 1 · Divieto di selezione qualitativa

Art. 1

Divieto di selezione qualitativa

In vigore dal 15 dic 2010
Il regolamento (CE) n. 2187/2005 è così modificato: 1) è inserito il seguente articolo: «Articolo 15 bis Divieto di selezione qualitativa Tutte le specie soggette ad un contingente e catturate nell’ambito di operazioni di pesca sono trasferite a bordo del peschereccio e successivamente sbarcate, a meno che ciò sia contrario agli obblighi previsti dalla regolamentazione dell’Unione sulla pesca in materia di misure tecniche, di controllo e di conservazione, in particolare dal presente regolamento, dal regolamento (CE) n. 2371/2002 o dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (*1). (*1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.»;" 2) è inserito il seguente articolo: «Articolo 18 bis Restrizioni applicabili alla pesca della passera pianuzza e del rombo chiodato 1.   È vietato conservare a bordo le seguenti specie di pesci ove le stesse siano catturate nelle zone geografiche e nei periodi sottoindicati: Specie Zona geografica Periodo Passera pianuzza (Platichthys flesus) Sottodivisioni 26, 27, 28 e 29, a sud di 59° 30′ N Dal 15 febbraio al 15 maggio Sottodivisione 32 Dal 15 febbraio al 31 maggio Rombo (Psetta maxima) Sottodivisioni 25, 26 e 28, a sud di 56° 50′ N Dal 1o giugno al 31 luglio 2.   In deroga al paragrafo 1, nell’ambito della pesca con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi simili aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 105 mm o con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 100 mm, le catture accessorie di passera pianuzza e rombo chiodato possono essere conservate a bordo e sbarcate entro un limite del 10 % in peso vivo del totale delle catture conservate a bordo e sbarcate durante i periodi di divieto di cui al paragrafo 1.»; 3) all’articolo 26, paragrafi 1 e 2, il termine «Comunità», o l’aggettivo corrispondente, è sostituito dal termine «Unione», o dall’aggettivo corrispondente, con gli adeguamenti grammaticali necessari in conseguenza di tale sostituzione.
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