Art. 51 · Nomina

Art. 51

Nomina

In vigore dal 24 nov 2010
Nomina 1.   L’Autorità è gestita da un direttore esecutivo, che è un professionista indipendente impiegato a tempo pieno. 2.   Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio delle autorità di vigilanza, previa conferma del Parlamento europeo, in base ai meriti, alle competenze, alla conoscenza degli istituti e dei mercati finanziari, nonché all’esperienza in materia di vigilanza e di regolamentazione finanziaria e all’esperienza manageriale, tramite una procedura di selezione aperta. 3.   Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni ed è rinnovabile una volta. 4.   Nel corso dei nove mesi che precedono la scadenza del mandato del direttore esecutivo, il consiglio delle autorità di vigilanza valuta in particolare: a) i risultati conseguiti nel corso del primo mandato e il modo in cui sono stati raggiunti; b) i doveri e le esigenze dell’Autorità per gli anni successivi. Il consiglio delle autorità di vigilanza, tenuto conto della valutazione di cui al primo comma, può rinnovare il mandato del direttore esecutivo una volta. 5.   Il direttore esecutivo può essere rimosso dal suo incarico solo con una decisione del consiglio delle autorità di vigilanza.
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