Art. 56 · Posizioni congiunte e atti comuni

Art. 56

Posizioni congiunte e atti comuni

In vigore dal 24 nov 2010
Posizioni congiunte e atti comuni Nel quadro dei compiti che le sono attribuiti ai sensi del capo II, in particolare in relazione all’attuazione della direttiva 2002/87/CE, ove opportuno, l’Autorità adotta posizioni comuni con l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), a seconda dei casi. Gli atti di cui agli articoli da 10 a 15 e agli o 19 del presente regolamento per quanto riguarda l’applicazione della direttiva 2002/87/CE e di qualsiasi altro atto dell’Unione di cui all’, paragrafo 2, che rientri anche nel settore di competenza dell’Autorità bancaria europea o dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati sono adottati, in parallelo, dall’Autorità, dall’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e dall’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), a seconda dei casi.
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