Art. 37 · Gruppi delle parti interessate nel settore dell’assicurazione e della riassicurazione e nel settore dei fondi pensionistici aziendali e professionali

Art. 37

Gruppi delle parti interessate nel settore dell’assicurazione e della riassicurazione e nel settore dei fondi pensionistici aziendali e professionali

In vigore dal 24 nov 2010
Gruppi delle parti interessate nel settore dell’assicurazione e della riassicurazione e nel settore dei fondi pensionistici aziendali e professionali 1.   Per facilitare la consultazione delle parti interessate nei settori pertinenti per i compiti dell’Autorità, sono istituti un gruppo delle parti interessate nel settore dell’assicurazione e della riassicurazione e un gruppo delle parti interessate nel settore dei fondi pensionistici aziendali e professionali (in prosieguo, collettivamente: i gruppi delle parti interessate). I gruppi delle parti interessate sono consultati sulle misure adottate ai sensi degli articoli da 10 a 15 riguardo alle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione e, ove queste non riguardino i singoli istituti finanziari, ai sensi dell’ riguardo agli orientamenti e alle raccomandazioni. Quando occorre agire con urgenza e la consultazione risulta impossibile, i gruppi delle parti interessate sono informati il prima possibile. I gruppi delle parti interessate si riuniscono almeno quattro volte all’anno. Possono discutere insieme di settori di reciproco interesse e si informano reciprocamente delle altre questioni in esame. I membri di un gruppo delle parti interessate possono far parte anche dell’altro gruppo. 2.   Il gruppo delle parti interessate nel settore dell’assicurazione e della riassicurazione si compone di trenta membri che rappresentano in modo proporzionato le imprese di assicurazione e di riassicurazione e gli intermediari assicurativi che operano nell’Unione, i rappresentanti dei loro lavoratori, nonché i consumatori, gli utenti dei servizi assicurativi e riassicurativi, i rappresentanti delle PMI e i rappresentanti delle pertinenti associazioni professionali. Almeno cinque dei suoi membri sono esponenti del mondo accademico indipendenti e di altissimo livello. Dieci dei suoi membri rappresentano le imprese di assicurazione, le imprese di riassicurazione o gli intermediari assicurativi, tre dei quali rappresentano le compagnie di assicurazione o riassicurazione cooperative e mutualistiche. 3.   Il gruppo delle parti interessate nel settore dei fondi pensionistici aziendali e professionali si compone di trenta membri che rappresentano in modo proporzionato gli enti pensionistici aziendali e professionali che operano nell’Unione, i rappresentanti dei lavoratori, i rappresentanti dei beneficiari, i rappresentanti delle PMI e i rappresentanti delle pertinenti associazioni professionali. Almeno cinque dei suoi membri sono esponenti del mondo accademico indipendenti e di altissimo livello. Dieci dei suoi membri rappresentano gli enti pensionistici aziendali e professionali. 4.   I membri dei gruppi delle parti interessate sono nominati dal consiglio delle autorità di vigilanza su proposta delle relative parti interessate. Nella sua decisione, il consiglio delle autorità di vigilanza provvede, per quanto possibile, a garantire un equilibrio geografico e di genere ed una rappresentanza adeguati delle parti interessate di tutta l’Unione. 5.   L’Autorità fornisce tutte le informazioni necessarie nel rispetto del segreto professionale di cui all’ e assicura un adeguato supporto di segreteria ai gruppi delle parti interessate. Ai membri dei gruppi delle parti interessate che rappresentano organizzazioni senza scopo di lucro è garantito un adeguato rimborso, ad esclusione dei rappresentanti delle imprese del settore. I gruppi delle parti interessate possono istituire gruppi di lavoro su questioni tecniche. La durata del mandato dei membri dei gruppi delle parti interessate è di due anni e mezzo, al termine dei quali ha luogo una nuova procedura di selezione. I membri dei gruppi delle parti interessate possono essere nominati per due mandati consecutivi. 6.   I gruppi delle parti interessate possono emanare pareri e fornire consulenze all’Autorità su qualsiasi questione in relazione ai compiti dell’Autorità, concentrandosi in particolare sui compiti di cui agli articoli da 10 a 16 e agli . 7.   I gruppi delle parti interessate adottano il proprio regolamento interno a maggioranza dei due terzi dei loro rispettivi membri. 8.   L’Autorità pubblica i pareri e le consulenze dei gruppi delle parti interessate e i risultati delle loro consultazioni.
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