Art. 20 · Risoluzione delle controversie intersettoriali tra autorità competenti

Art. 20

Risoluzione delle controversie intersettoriali tra autorità competenti

In vigore dal 24 nov 2010
Risoluzione delle controversie intersettoriali tra autorità competenti Il comitato congiunto, agendo conformemente alla procedura di cui agli , risolve le controversie intersettoriali che dovessero sorgere fra autorità competenti quali definite all’, punto 2, del presente regolamento, del regolamento (UE) n. 1093/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente.
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