Art. 74 · Accordo sulla sede

Art. 74

Accordo sulla sede

In vigore dal 24 nov 2010
Accordo sulla sede Le necessarie disposizioni relative all’ubicazione dell’Autorità nello Stato membro in cui si trova la sede e alle strutture messe a disposizione dal predetto Stato membro, nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore esecutivo, ai membri del consiglio di amministrazione, al personale dell’Autorità e ai loro familiari sono fissate in un accordo sulla sede concluso, previa approvazione del consiglio di amministrazione, fra l’Autorità e il predetto Stato membro. Il predetto Stato membro garantisce le migliori condizioni possibili per il buon funzionamento dell’Autorità, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo e adeguati collegamenti di trasporto.
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