Art. 10
Modalità di voto in seno al consiglio generale
In vigore dal 24 nov 2010
Modalità di voto in seno al consiglio generale
1. Ogni membro del consiglio generale avente diritto di voto può esprimere un solo voto.
2. Fatte salve le procedure di voto di cui all’, paragrafo 1, il consiglio generale decide a maggioranza semplice dei membri presenti aventi diritto di voto. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente del CERS.
3. In deroga al paragrafo 2, è richiesta una maggioranza di due terzi dei voti espressi per adottare una raccomandazione o per emettere una segnalazione o una raccomandazione pubblica.
4. Affinché il voto in seno al consiglio generale sia valido è necessario raggiungere un quorum pari ai due terzi dei membri aventi diritto di voto. Qualora il quorum non sia raggiunto, il presidente del CERS può convocare una riunione straordinaria nella quale possono essere adottate decisioni con un quorum pari a un terzo. Il regolamento interno di cui all’, paragrafo 4, stabilisce gli opportuni tempi di notifica per la convocazione di una riunione straordinaria.
Storico versioni
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