Art. 1
Impegno di spesa
In vigore dal 18 nov 2010
Il regolamento (CE) n. 391/2007 è così modificato:
1)
l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
Impegno di spesa
1. Per gli interventi ammessi a beneficiare di una partecipazione finanziaria in virtù della decisione prevista all’articolo 21 del regolamento (CE) n. 861/2006, gli Stati membri contraggono impegni giuridici e di bilancio entro 12 mesi dalla fine dell’anno nel corso del quale è stata loro notificata tale decisione.
2. In deroga al paragrafo 1, per i progetti concernenti l’acquisto o l’ammodernamento di imbarcazioni ed aeromobili gli Stati membri contraggono impegni giuridici e di bilancio entro 24 mesi dalla fine dell'anno nel corso del quale è stata loro notificata la decisione prevista all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 861/2006.
3. Il paragrafo 2 si applica a partire dal 22 giugno 2010, data in cui la Commissione ha adottato la prima decisione di finanziamento del 2010.»;
2)
all'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le spese sostenute per l’acquisto e l’ammodernamento di imbarcazioni ed aeromobili sono ammissibili nella misura in cui rispondono alle condizioni previste dall’allegato III e sono utilizzate per il monitoraggio e il controllo delle attività di pesca, in base a quanto dichiarato dallo Stato membro interessato, per almeno il 25 % del tempo. Se le imbarcazioni o gli aeromobili sono utilizzati per meno del 100 % del tempo per il monitoraggio e il controllo delle attività di pesca, il rimborso è effettuato in base a una percentuale che ne rispecchi il tasso di utilizzo a questo fine.»;
3)
all'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Se la natura del progetto è tale da richiedere un contratto tra l’amministrazione competente e il fornitore, la domanda dello Stato membro è accompagnata da una copia certificata conforme del contratto.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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