Art. 2

Art. 2

In vigore dal 23 giu 2010
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica: a) a decorrere dal 1o luglio 2010 per le carni bovine, il burro, il latte scremato in polvere ed i cereali; e b) a decorrere dal 1o settembre 2010 per il riso.
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