Art. 26 · Presidenza del consiglio di amministrazione

Art. 26

Presidenza del consiglio di amministrazione

In vigore dal 19 mag 2010
Presidenza del consiglio di amministrazione 1.   Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente scegliendoli tra i suoi membri con diritto di voto. Il vicepresidente sostituisce ex officio il presidente quando quest’ultimo è impossibilitato a svolgere le proprie funzioni. 2.   Il presidente e il vicepresidente hanno un mandato di tre anni rinnovabile un’unica volta. Tuttavia, se cessano di far parte del consiglio di amministrazione in un qualsiasi momento del mandato da presidente o vicepresidente, questo termina automaticamente alla stessa data.
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