Art. 4 · Obblighi generali

Art. 4

Obblighi generali

In vigore dal 10 mar 2010
Obblighi generali Le navi dell’UE che praticano attività di pesca fuori dalle acque dell’UE rispettano le misure di conservazione e di controllo e tutte le altre disposizioni vigenti nella zona in cui operano.
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