Art. 49 · Pagamenti

Art. 49

Pagamenti

In vigore dal 11 dic 2009
Pagamenti Prima di ritirare la merce, l’aggiudicatario paga all’organismo d’intervento, entro il termine specificato all’, paragrafo 2, l’importo corrispondente alla propria offerta per ciascun quantitativo prelevato, fissato e comunicato dall’organismo d’intervento ai sensi dell’, paragrafo 3.
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