Art. 39 · Disposizioni transitorie

Art. 39

Disposizioni transitorie

In vigore dal 30 nov 2009
Disposizioni transitorie In deroga alla direttiva 76/768/CEE, i prodotti cosmetici conformi al presente regolamento possono essere immessi sul mercato prima del 11 luglio 2013. A decorrere dal 11 gennaio 2012, in deroga alla direttiva 76/768/CEE, le notifiche eseguite a norma dell' del presente regolamento sono considerate conformi all', paragrafo 3, e all'articolo 7 bis, paragrafo 4 di tale direttiva.
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