Art. 37 · Elementi dei controlli in loco relativi alle domande di aiuto alle sementi

Art. 37

Elementi dei controlli in loco relativi alle domande di aiuto alle sementi

In vigore dal 30 nov 2009
Elementi dei controlli in loco relativi alle domande di aiuto alle sementi I controlli in loco relativi alle domande di aiuto alle sementi a norma dell’ del regolamento (CE) n. 73/2009 comprendono in particolare: a) controlli a livello dell’agricoltore richiedente: i) su tutte le parcelle, onde accertare la specie o il gruppo di varietà di sementi seminate su ciascuna parcella dichiarata; ii) sui documenti, onde accertare almeno la prima destinazione delle sementi per le quali è stato chiesto l’aiuto; iii) qualsiasi controllo ritenuto necessario dagli Stati membri al fine di evitare che l’aiuto sia erogato per sementi non certificate o provenienti da paesi terzi; b) se la prima destinazione delle sementi è un costitutore o uno stabilimento di sementi, sono effettuati ulteriori controlli presso la sede dell’interessato onde accertare che: i) le sementi siano state effettivamente acquistate e pagate dal costitutore o dallo stabilimento in conformità al contratto di coltura; ii) il pagamento delle sementi sia registrato nei documenti contabili del costitutore o dello stabilimento; iii) le sementi siano state effettivamente commercializzate per essere seminate. A tal fine sono svolti controlli fisici e documentali sulle scorte e sui documenti contabili del costitutore o dello stabilimento; c) se del caso, controlli a livello degli utilizzatori finali. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto iii), per «commercializzate» si intende tenute a disposizione o in giacenza, esposte per la vendita, offerte alla vendita, vendute o consegnate a un’altra persona.
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