Art. 27.tit_1 · Condizioni per la verifica e la convalida in paesi terzi

Art. 27.tit_1

Condizioni per la verifica e la convalida in paesi terzi

In vigore dal 25 nov 2009
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:1221:oj#art-27.tit_1