Art. 96
Principi generali
In vigore dal 20 nov 2009
Principi generali
1. La Commissione controlla e valuta l’applicazione delle norme della politica comune della pesca da parte degli Stati membri esaminando le informazioni e i documenti ed effettuando verifiche, ispezioni autonome e audit; essa agevola il coordinamento e la cooperazione tra gli Stati membri. A tal fine la Commissione, di propria iniziativa e con i propri mezzi, può avviare ed effettuare indagini, verifiche, ispezioni e audit. Essa può verificare in particolare:
a)
l’attuazione e l’applicazione delle norme della politica comune della pesca da parte degli Stati membri e delle competenti autorità nazionali;
b)
l’attuazione e l’applicazione delle norme della politica comune della pesca nelle acque di un paese terzo conformemente ad un accordo internazionale concluso con tale paese;
c)
la conformità delle prassi amministrative nazionali e delle attività di ispezione e sorveglianza alle norme della politica della pesca;
d)
l’esistenza della documentazione richiesta e la sua conformità alle norme vigenti;
e)
le condizioni in cui gli Stati membri svolgono le attività di controllo;
f)
l’accertamento e il procedimento in caso di infrazioni;
g)
la cooperazione tra Stati membri.
2. Gli Stati membri collaborano con la Commissione per facilitare l’adempimento dei suoi compiti. Gli Stati membri garantiscono che le missioni di verifica, di ispezione autonoma e di audit effettuate ai sensi del presente titolo non formino oggetto di pubblicità che sia lesiva delle missioni in loco. Se i funzionari della Commissione incontrano difficoltà nello svolgimento delle proprie mansioni, gli Stati membri interessati mettono a disposizione della Commissione i mezzi per portare a buon fine il suo compito e offrono ai funzionari della Commissione la possibilità di valutare operazioni di controllo e di ispezione specifiche.
Gli Stati membri forniscono alla Commissione l’assistenza necessaria per l’espletamento dei suoi compiti.
Storico versioni
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