Art. 86
Trasferimento del procedimento
In vigore dal 20 nov 2009
Trasferimento del procedimento
1. Lo Stato membro nel cui territorio o nelle cui acque sia stata constatata un’infrazione può trasferire il procedimento attinente all’infrazione alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera o dello Stato membro di cui il trasgressore è cittadino, d’intesa con lo Stato membro interessato e a condizione che il trasferimento possa meglio garantire il conseguimento dello scopo di cui all’, paragrafo 2.
2. Lo Stato membro di bandiera può trasferire il procedimento attinente a un’infrazione alle autorità competenti dello Stato membro di ispezione, d’intesa con lo Stato membro interessato e a condizione che il trasferimento possa meglio garantire il conseguimento dello scopo di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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