Art. 51
Disposizioni generali
In vigore dal 20 nov 2009
Disposizioni generali
1. Quando è stato raggiunto un livello limite di catture di una particolare specie o di un gruppo di specie definito secondo la procedura di cui all’, la zona interessata è temporaneamente chiusa al pertinente tipo di pesca conformemente alla presente sezione.
2. Il livello limite delle catture è calcolato sulla base di una metodologia di campionamento adottata dalla Commissione secondo la procedura di cui all’, in percentuale o peso di una particolare specie o gruppo di specie rispetto alle catture totali in una retata del pesce in questione.
3. Le modalità di applicazione della presente sezione possono essere adottate secondo la procedura di cui all’.
Storico versioni
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