Art. 50 · Controllo delle zone di restrizione della pesca

Art. 50

Controllo delle zone di restrizione della pesca

In vigore dal 20 nov 2009
Controllo delle zone di restrizione della pesca 1.   Le attività di pesca esercitate dai pescherecci comunitari e dai pescherecci di paesi terzi in zone di pesca in cui è stata stabilita dal Consiglio una zona di restrizione della pesca sono controllate dal centro di controllo della pesca dello Stato membro costiero, che dispone di un sistema che gli consente di individuare e registrare l’entrata e il passaggio dei pescherecci nella zona di restrizione della pesca, nonché la loro uscita dalla medesima. 2.   Oltre a quanto previsto al paragrafo 1, il Consiglio stabilisce una data a decorrere dalla quale i pescherecci devono avere a bordo un sistema operativo che avverta il comandante dell’entrata e dell’uscita da una zona di restrizione della pesca. 3.   La frequenza di trasmissione dei dati è pari ad almeno una volta ogni 30 minuti quando un peschereccio entra in una zona di restrizione della pesca. 4.   Il transito in una zona di restrizione della pesca è autorizzato per tutti i pescherecci che non sono autorizzati a pescare in tali zone purché soddisfino le seguenti condizioni: a) tutti gli attrezzi a bordo sono fissati e stivati durante il transito; e b) la velocità durante il transito non è inferiore a sei nodi, salvo in caso di forza maggiore o di condizioni sfavorevoli. In tali casi il comandante informa senza indugio il centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera, che informa successivamente le autorità competenti dello Stato membro costiero. 5.   Il presente articolo si applica ai pescherecci comunitari e ai pescherecci di paesi terzi aventi una lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri.
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