Art. 24
Compilazione e trasmissione elettroniche dei dati della dichiarazione di sbarco
In vigore dal 20 nov 2009
Compilazione e trasmissione elettroniche dei dati della dichiarazione di sbarco
1. Il comandante di un peschereccio comunitario di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri o il suo rappresentante registrano elettronicamente le informazioni di cui all’ e le trasmettono per via elettronica all’autorità competente dello Stato membro di bandiera entro 24 ore dal completamento dell’operazione di sbarco.
2. Il paragrafo 1 si applica:
a)
a decorrere dal 1o gennaio 2012 per i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri e inferiore a 15 metri;
b)
a decorrere dal 1o luglio 2011 per i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 15 metri e inferiore a 24 metri; nonché
c)
a decorrere dal 1o gennaio 2010 per i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri.
3. Gli Stati membri possono esentare i comandanti dei pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto inferiore a 15 metri battenti la loro bandiera dal paragrafo 1 se:
a)
operano esclusivamente nelle acque territoriali dello Stato membro di bandiera; o
b)
non trascorrono mai un tempo superiore alle 24 ore in mare dalla partenza al ritorno in porto.
4. Se un peschereccio comunitario sbarca le proprie catture in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera, trasmettono senza indugio per via elettronica, non appena li ricevono, i dati della dichiarazione di sbarco alle autorità competenti dello Stato membro in cui le catture sono state sbarcate.
5. I comandanti di pescherecci comunitari o i loro rappresentanti che registrano elettronicamente le informazioni di cui all’ e che sbarcano le loro catture in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera sono esentati dall’obbligo di presentare allo Stato membro costiero una dichiarazione di sbarco su supporto cartaceo.
6. Gli Stati membri possono obbligare o autorizzare i comandanti dei pescherecci battenti la loro bandiera a registrare e a trasmettere elettronicamente, dal 1o gennaio 2010, i dati di cui all’.
7. Le autorità competenti di uno Stato membro costiero accettano i rapporti elettronici dello Stato membro di bandiera contenenti i dati dei pescherecci di cui ai paragrafi 1 e 2.
8. Le procedure e i moduli per le dichiarazioni di sbarco sono definiti secondo la procedura di cui all’.
Storico versioni
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