Art. 118 · Obblighi di informazione

Art. 118

Obblighi di informazione

In vigore dal 20 nov 2009
Obblighi di informazione 1.   Gli Stati membri trasmettono ogni cinque anni alla Commissione una relazione sull’applicazione del presente regolamento. 2.   Basandosi sulle relazioni presentate dagli Stati membri e sulle proprie osservazioni, la Commissione elabora ogni cinque anni una relazione che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio. 3.   Una valutazione dell’impatto del presente regolamento sulla politica comune della pesca è realizzata dalla Commissione cinque anni dopo l’entrata in vigore del regolamento medesimo. 4.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione in cui sono precisate le modalità applicate per la compilazione dei rapporti sui dati di base. 5.   Le modalità relative al contenuto e al formato delle relazioni degli Stati membri per l’applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’.
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