Art. 114
Siti web ufficiali
In vigore dal 20 nov 2009
Siti web ufficiali
1. Ai fini del presente regolamento ogni Stato membro istituisce, anteriormente al 1o gennaio 2012, un sito web ufficiale accessibile via Internet e contenente le informazioni elencate agli . Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’indirizzo Internet del loro sito web ufficiale. La Commissione può decidere di elaborare norme e procedure comuni volte a garantire la trasparenza della comunicazione tra gli Stati membri e tra questi, l’Agenzia comunitaria di controllo della pesca e la Commissione, anche per quanto riguarda la trasmissione di resoconti regolari delle attività di pesca rispetto alle possibilità di pesca.
2. Il sito web ufficiale di ogni Stato membro comprende una zona accessibile al pubblico e una zona protetta. Ogni Stato membro inserisce e mantiene aggiornati nel proprio sito web i dati necessari a fini di controllo conformemente al presente regolamento.
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