Art. 113 · Riservatezza del segreto professionale e commerciale

Art. 113

Riservatezza del segreto professionale e commerciale

In vigore dal 20 nov 2009
Riservatezza del segreto professionale e commerciale 1.   Gli Stati membri e la Commissione prendono tutte le misure necessarie per garantire il trattamento dei dati raccolti e ricevuti nell’ambito del presente regolamento in conformità delle norme applicabili in materia di segreto professionale e commerciale dei dati. 2.   I dati oggetto di scambio tra gli Stati membri e la Commissione non sono trasmessi a persone diverse da coloro che per le loro funzioni, negli Stati membri o nelle istituzioni comunitarie, devono avervi accesso, a meno che gli Stati membri da cui provengono i dati non abbiano dato il loro esplicito consenso. 3.   I dati di cui al paragrafo 1 non sono utilizzati per scopi diversi da quelli previsti dal presente regolamento, a meno che le autorità che li forniscono non diano il loro esplicito consenso a che i dati siano usati per altri scopi e a condizione che le disposizioni vigenti nello Stato membro di appartenenza dell’autorità destinataria non vietino tale uso. 4.   I dati trasmessi nell’ambito del presente regolamento a persone che lavorano per le competenti autorità, i tribunali, altre autorità pubbliche e la Commissione o l’organismo da essa designato, la cui divulgazione metterebbe a repentaglio: a) la tutela della privacy e dell’integrità dell’individuo, conformemente alla legislazione comunitaria sulla protezione dei dati personali; b) gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, compresa la proprietà intellettuale; c) i procedimenti giurisdizionali e la consulenza legale; oppure d) l’obiettivo di ispezioni o indagini, sono soggetti alle norme applicabili in materia di riservatezza. Le informazioni possono sempre essere divulgate se ciò è necessario per far cessare o vietare un’infrazione alle norme della politica comune della pesca. 5.   I dati di cui al paragrafo 1 beneficiano della stessa protezione accordata a dati analoghi dalla legislazione nazionale dello Stato membro destinatario e dalle corrispondenti disposizioni applicabili alle istituzioni comunitarie. 6.   Il presente articolo non deve intendersi come un ostacolo all’utilizzo dei dati, ottenuti in virtù del presente regolamento, nell’ambito di azioni o procedimenti legali successivamente avviati per inosservanza delle norme della politica comune della pesca. Le autorità competenti dello Stato membro che trasmette i dati sono informate di tutti i casi in cui i dati suddetti sono utilizzati a tali fini. 7.   Il presente articolo non pregiudica gli obblighi derivanti da convenzioni internazionali riguardanti la reciproca assistenza in materia penale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:1224:oj#art-113