Art. 15

Art. 15

In vigore dal 16 nov 2009
1.   Salvo circostanze eccezionali, la franchigia è accordata unicamente per le merci dichiarate per la libera pratica: a) al più presto due mesi prima della data prevista per il matrimonio: in questo caso, la franchigia è subordinata alla presentazione di una congrua garanzia, la cui forma e il cui importo sono fissati dalle competenti autorità; e b) al più tardi quattro mesi dopo la data del matrimonio. 2.   L’immissione in libera pratica dei beni menzionati all’ può essere effettuata in più volte entro il termine previsto al paragrafo 1 del presente articolo.
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