Art. 130

Art. 130

In vigore dal 16 nov 2009
Il presente regolamento non osta a che: a) la Grecia mantenga lo statuto speciale per il Monte Athos, sancito dall’ della costituzione ellenica; b) la Spagna e la Francia mantengano, fino all’entrata in vigore di un regime che disciplini le relazioni commerciali tra la Comunità e Andorra, le franchigie risultanti dalle convenzioni da esse stipulate con Andorra rispettivamente il 13 luglio 1867 e il 22 e 23 novembre 1867; c) gli Stati membri mantengano, se del caso, fino a un limite di 210 EUR, le franchigie che hanno concesso il 1o gennaio 1983 ai marittimi della marina mercantile che effettuano trasporti internazionali; d) il Regno Unito mantenga le franchigie sulle importazioni di merci a uso delle sue forze armate o del personale civile che le accompagna o per l’approvvigionamento delle relative mense risultanti dal trattato relativo all’istituzione della Repubblica di Cipro, del 16 agosto 1960.
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