Art. 20 · Ammissibilità territoriale

Art. 20

Ammissibilità territoriale

In vigore dal 29 ott 2009
Ammissibilità territoriale Ciascuno Stato membro concede l’aiuto unicamente per i prodotti raccolti nel proprio territorio durante l’anno civile in cui ha inizio la campagna di commercializzazione per la quale è stato fissato l’aiuto. L’aiuto è concesso ai moltiplicatori di sementi a condizioni tali da garantire la parità di trattamento tra tutti i beneficiari indipendentemente dal luogo in cui sono stabiliti nella Comunità.
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