Art. 34
Disposizioni specifiche
In vigore dal 29 ott 2009
Disposizioni specifiche
1. Gli agricoltori che, entro il termine di presentazione delle domande di fissazione dei diritti all’aiuto a norma del presente regolamento, non possiedono diritti all’aiuto o possiedono solo diritti speciali, ricevono diritti all’aiuto per il vino calcolati conformemente all’allegato IX, sezione C, del regolamento (CE) n. 73/2009.
Il primo comma si applica anche se l’agricoltore ha preso in affitto diritti all’aiuto tra il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico e l’anno del trasferimento dai programmi di sostegno.
2. Se l’agricoltore ha acquistato o ricevuto, o gli sono stati assegnati, diritti all’aiuto entro il termine di presentazione delle domande di fissazione dei diritti all’aiuto a norma del presente regolamento, il valore e il numero dei suoi diritti sono ricalcolati nel modo seguente:
a)
il numero dei diritti all’aiuto è uguale al numero dei diritti all’aiuto che possiede, maggiorato del numero di ettari determinato a norma dell’allegato IX, sezione C, del regolamento (CE) n. 73/2009;
b)
il valore si ottiene dividendo la somma del valore dei diritti all’aiuto che possiede e dell’importo di riferimento calcolato a norma dell’allegato IX, sezione C, del regolamento (CE) n. 73/2009 per il numero di diritti determinato conformemente alla lettera a) del presente comma.
Nel calcolo di cui al presente paragrafo non si tiene conto dei diritti speciali.
3. Nel calcolo di cui al paragrafo 2 si prendono in considerazione i diritti all’aiuto dati in affitto prima del termine di presentazione delle domande nell’ambito del regime di pagamento unico, fissato a norma del presente regolamento.
Storico versioni
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