Art. 24 · Riserve regionali

Art. 24

Riserve regionali

In vigore dal 29 ott 2009
Riserve regionali 1.   Gli Stati membri possono gestire la riserva nazionale a livello regionale. In tal caso, gli Stati membri possono assegnare in tutto o in parte gli importi disponibili a livello nazionale alle amministrazioni regionali, secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza. 2.   Gli importi assegnati a ogni livello regionale possono essere distribuiti esclusivamente all’interno della regione corrispondente, tranne nei casi contemplati all’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009 oppure, in funzione della scelta dello Stato membro, in caso di applicazione dell’, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
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