Art. 5 · Punto finale nella catena di fabbricazione

Art. 5

Punto finale nella catena di fabbricazione

In vigore dal 21 ott 2009
Punto finale nella catena di fabbricazione 1.   I prodotti derivati di cui all’ che hanno raggiunto la fase della fabbricazione regolamentata dalla legislazione comunitaria indicata in tale articolo sono considerati come prodotti che hanno raggiunto il punto finale nella catena di fabbricazione, oltre il quale non sono più soggetti alle prescrizioni del presente regolamento. Tali prodotti derivati possono essere successivamente immessi sul mercato senza restrizioni a norma del presente regolamento e non sono più soggetti a controlli ufficiali conformemente al presente regolamento. Il punto finale nella catena di fabbricazione può essere modificato: a) per i prodotti di cui all’, lettere da a) a d), nel caso di rischi per la salute degli animali; b) per i prodotti di cui all’, lettere da e) a f), nel caso di rischi per la salute pubblica o degli animali. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 6. 2.   Per i prodotti derivati di cui agli che non presentano più rischi significativi per la salute pubblica o degli animali, può essere stabilito un punto finale nella catena di fabbricazione oltre il quale non sono più soggetti alle prescrizioni del presente regolamento. Tali prodotti derivati possono successivamente essere immessi sul mercato senza restrizioni a norma del presente regolamento e non sono più soggetti a controlli ufficiali conformemente al presente regolamento. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 5. 3.   Nel caso di rischi per la salute umana o degli animali, gli del regolamento (CE) n. 178/2002 riguardanti le misure di emergenza si applicano, mutatis mutandis, ai prodotti derivati di cui agli del presente regolamento.
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