Art. 49
Controlli comunitari negli Stati membri
In vigore dal 21 ott 2009
Controlli comunitari negli Stati membri
1. Esperti della Commissione possono effettuare controlli in loco in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri, ove necessario ai fini dell’applicazione uniforme del presente regolamento.
Lo Stato membro sul cui territorio sono effettuati i controlli fornisce agli esperti tutta l’assistenza necessaria per l’esecuzione delle loro mansioni.
La Commissione informa l’autorità competente dei risultati dei controlli effettuati.
2. Le misure di attuazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 3, in particolare per quanto riguarda la procedura di cooperazione con le autorità nazionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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